Art. 4.
(Catastrofi ed eventi calamitosi).

      1. Nei casi di grandi emergenze sanitarie derivanti da catastrofi e da eventi calamitosi di grande rilevanza, nel coordinamento dei soccorsi deve essere prevista la presenza di un medico anestesista rianimatore o della medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, direttore di struttura complessa.